Antitrust: sanzione probabile contro Rynair e Easyjet

Una «rogna» per due Compagnie di volo, la Ryanair e la Easyjet che per aver presumibilmente violato l'art. 27 comma 12 del Codice del Consumo, saranno sottooste a sanzione ad opera dell'Antitrust. Il problema riguarda il modo come le due Compagnie hanno predisposto le promozioni e le offerte commerciali al pubblico che, secondo l'Antitrust non rispettano un adeguato standard di correttezza e trasparenza riguardo all'effettiva disponibilità di voli aerei, alle tariffe pubblicizzate, nonché riguardo alla reale portata e convenienza economica delle offerte pubblicizzate alcuni elementi di costo, qualificati anche come "oneri facoltativi", vengono normalmente scorporati dal prezzo delle tariffe pubblicizzato o indicato nel sistema di prenotazione e vengono addebitati ai consumatori nel corso del processo di prenotazione on line, quali il web check in e l'IVA sui voli nazionali italiani, o al termine dello stesso processo (la tariffa amministrativa per pagamento con carta di credito), aggiungendosi ed incrementando considerevolmente la tariffa inizialmente proposta, falsando in maniera apprezzabile la scelta del consumatore in relazione al costo effettivo del servizio offerto. Inoltre, anche l'impossibilità di perfezionare l'acquisto di un biglietto aereo sul sito internet Ryanair con la specifica carta di credito indicata come esente da commissioni, è stata ritenuta condotta non rispondente a criteri di normale diligenza; la procedura posta in essere dal professionista per le richieste di rimborso di un biglietto aereo non utilizzato comporta per il consumatore il pagamento di una cifra considerevole (20 euro) a titolo di spese amministrative tale da annullare e rendere di fatto non utile l'esercizio del diritto al rimborso e che anche la collocazione, all'interno del sito internet del vettore (FAQ), delle informazioni concernenti la procedura da seguire per le citate richieste di rimborso non appare di immediata ed agevole accessibilità, in quanto contenute in sezioni diverse dalle pagine web dedicate al processo di prenotazione dei voli; l'applicazione di ulteriori oneri in caso di variazione di alcuni elementi del servizio di trasporto acquistato e per la riemissione della carta di imbarco, rispetto a quelli previsti nel documento Termini e Condizioni di Viaggio presenti sul sito internet del professionista. Nei confronti di Easyjet, invece, l'Antitrust ha accertato che, la presentazione delle tariffe dei servizi di trasporto attraverso lo scorporo dell'importo del c.d. credit card surcharge dal prezzo del biglietto, nelle offerte tariffarie promozionali presenti sul sito internet in lingua italiana del professionista e all'inizio del processo di prenotazione on line, così come le modalità utilizzate per informare i consumatori sulla presenza di tale supplemento, non rispondono ai criteri di trasparenza e completezza informativa a cui il professionista deve attenersi quando promuove la propria offerta tariffaria, in quanto non consentono al consumatore, sin dal primo contatto, di conoscere l'effettivo prezzo del biglietto, inclusivo dell'insieme di voci di costo che lo compongono (secondo la classificazione di tariffa, tasse e supplementi). Inoltre, da alcuni accertamenti condotti dall'Autorità è emersa la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato e, in particolare, che il prezzo dei biglietti aerei offerti in promozione dal professionista sulla home page del proprio sito internet in lingua italiana e di quelli indicati all'inizio del processo di prenotazione on line presente nello stesso sito web, è indicato al netto dell'onere economico associato al pagamento con carta di credito/debito. Tale onere è, infatti, chiaramente aggiunto solo al termine dell'iter di prenotazione al momento della scelta della carta di credito/debito accettata per il pagamento reso noto con modalità inadeguata in una fase comunque avanzata del processo di prenotazione on line. Help Consumatori
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