Assicurazione auto: ecco perchè non sarà possibile multare i trasgressori

assicurazione auto contrassegno

Forse qualcuno riteneva che con il nuovo sistema che prevede la mancata esposizione del contrassegno assicurativo, finito ormai in soffitta, bastava il passaggio davanti ad un Autovelox o Tutor per smascherare il trasgressore. Ed invece così non è perché recependo una nota del Ministero dei Trasporti la n. 3311/2016 non è possibile rilevare l'infrazione per due ragioni di motivi che chiariamo.

La prima ragione è rappresentata dal fatto che fino ad adesso non esistono dispositivi omologati per questa funzione, la seconda riguarda il panorama più ampio del del codice della privacy. che potrebbe vincolare l'utilizzo di eventuali apparecchiature elettroniche del tipo, appunto, degli Autovelox o Tutor.

Insomma, se in prossimità di tali dispositivi non v'è presenza di Forze dell'Ordine eventuali trasgressioni al Codice della Strada come appunto la mancata copertura assicurativa e anche l'eventuale mancato rinnovo della revisione, non sono contestabili.

L'art. 201 del codice stradale prevede, infatti, che

"qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata" mentre il successivo comma 1-bis recita: "fermo restando quanto indicato nel comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1". Nel medesimo comma, in particolare la lettera g-bis) riporta "accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchi di rilevamento" e il comma 1-quater precisa che: "in occasione della rilevazione delel violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico".

Dalla lettura del combinato disposto delle norme, appare evidente prosegue il dicastero che "l'eventuale infrazione di cui all'art. 80, comma 14, del codice della strada possa essere accertata in modalità automatica con la possibilità della contestazione differita, solamente previo utilizzo di un dispositivo omologato ovvero approvato da questo Ministero".

Allo stato attuale, rincara dunque il ministero "non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l'accertamento della omessa revisione del veicolo circolante". E neanche della mancata copertura assicurativa. Ne consegue che, non essendo possibile il controllo in modalità completamente automatica, non si può invitare il conducente ad esibire documenti e fornire informazioni in un ufficio di polizia. Quanto alla privacy, infine, una volta attivati i "vigili elettronici" occorrerà fornire adeguata informazione agli utenti sul trattamento dei loro dati personali.

Ministero Trasporti, parere n. 3311/2016 

Giuliano

Fonte: Studio Cataldi


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