Incidente stradale: chi ti risarcisce il fermo dell’auto o della moto?

Chi subisce un incidente con la propria auto o la moto ben sa che in aggiunta a tutti i danni, ne subisce uno supplementare rappresentato dal fatto che per tutto il periodo di ripristino del mezzo non può circolare.   Chi mai risarcirà il fermo forzato del veicolo? Deve risarcirlo la Compagnia di assicurazione con la quale ha stipulato un contratto l’assicurato che con la sua condotta ha cagionato il sinistro, lo dice una recente Sentenza della Cassazione che nello specifico così argomenta. [banner type="default" align="alignleft" corners="rc:0"]“Con riferimento infatti a tale danno subito da proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916; Cass. 27 gennaio 2010, n. 1688, in motivazione). [banner network="altervista" size="300X250" align="alignright" corners="rc:0"]La sentenza, che non si è adeguata agli enunciati principi, deve essere, dunque, cassata sul punto. Nel caso in esame il Tribunale ha quindi errato nel rigettare la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico in quanto sfornita di prova..."
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