Disponete di un immobile che si affaccia sulla pubblica strada cui si accede tramite un
passo carrabile a raso? Non dovete pagare alcuna
imposta e se il
Comune ove insiste l’immobile continua a pressarvi con continue richieste di denaro per una presunta tassa d’occupazione pubblica, ricorrete avverso all’ingiusta tassa, avete tutti gli strumenti per farlo.
Infatti, qualora il passo carrabile cui fate riferimento è del tipo a raso, ovvero, senza che per far posto all’ingresso sia stato tagliato il marciapiedi o siano state edificate opere a carico del Comune per agevolarne l’accesso, non siete tenuti a pagare alcunché, lo prevede la
Corte di Cassazione che con
Sentenza n. 16733/2007 ha fatto piena luce sulla questione, avendo ritenuto che nulla è dovuto a quel Comune dove insiste un immobile munito di passo carrabile a raso.
Certo, di fronte al solerte
Vigile Urbano che eleva la
multa al cittadino ritenuto inadempiente per non aver ottemperato al pagamento del tributo relativo alla
TOSAP, ovvero la tassa di occupazione del suolo pubblico su aree pubbliche, non sempre è agevole per lo sprovveduto utente resistere al balzello non pagandolo. Eppure, nel caso di insistenza da parte dell’Amministrazione Comunale, è possibile adire le
vie legali ottenendo sicuramente ragione e non solo. Addirittura, nel caso di insistenza da parte del Comune nel pretendere un’ingiusta tassazione, si potrebbe profilare nei confronti della Pubblica Amministrazione il reato di
estorsione e abuso di potere. Il motivo è presto detto, da qualche parte bisognerà pur accedere per rientrare all’interno della proprietà privata e se non ho chiesto al Comune alcuna opera per accedervi, come fa l’Amministrazione Pubblica a pretendere da me un tributo per farmi entrare e uscire da casa?
Pensate che i Comuni si sono arresi di fronte alla Sentenza della Suprema Corte? Macchè, hanno invocato l’art. 22 del
Codice della Strada che stabilisce che “i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario” della strada, che è quasi sempre il Comune. L’articolo
46 del regolamento del
Codice della strada (DPR n. 495/1992) aveva pure ribadito che il “
passo carrabile deve essere segnalato mediante l’apposito segnale”, cioè il cartello di divieto di sosta, per il quale si deve pagare un canone annuo.
Ma è una debole difesa anche questa da parte del Comune che è pure facile contrastare facendo riferimento al
Decreto Legislativo n. 507/1993 che ancora una volta individua per passo carrabile quell’opera che interviene modificando le aree adiacenti al passo stesso e, dunque, prevedendo l’interruzione del marciapiedi o altre opere pubbliche del genere. Ma i passi carrabili a raso non possono essere equiparati a tutti gli altri e dunque non devono venire tassati, lo stabilisce l
’art. 36 del DPR n. 610/1996 che è in netto contrasto proprio con l’articolo del
Codice della Strada tanto invocato dal Comune, quando prevede che l’eventuale divieto di sosta di fronte ad un passo carraio a raso deve subordinarsi alla richiesta del proprietario stesso del passo.
Se ancora, nonostante ciò, foste invitati da un Vigile Urbano a firmare un documento atto a regolarizzare la vostra posizione nei confronti del Comune riguardo al vostro passo a raso, sappiate che potete rifiutarvi senza incorrere in nessuna sanzione.
Fonte:
UNC
Giuliano Marchese
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Tags: comune, multa, Passo carrabile, sanzione, tassa
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on giovedì, dicembre 16th, 2010 at 13:04 and is filed under Attualità, Difesa consumatori.
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Ciao a tutti
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