Quante volte ci siamo visti addebitare oneri da parte delle
Compagnie telefoniche a seguito di
recesso anticipato. Ebbene, le somme vantate da queste aziende devono considerarsi del tutto illegittime.
A renderle tali ha provveduto tre anni or sono il
Decreto Bersani, di fatto abolendo la penale per recesso anticipato nei contratti telefonici. Tuttavia le aziende fanno i “sordi” e “dimenticano”, tanto per utilizzare un eufemismo, che le uniche somme a loro dovute sono quelle giustificate dai cosiddetti “costi di gestione” dell’operatore, ossia, laddove vi sia la dimostrazione che l’operatore abbia sostenuto spese per trasferimento dell’utenza. Dunque, non risulta ammesso alcun ulteriore costo alla voce penale che, di fatto, non esiste più.
Purtroppo i gestori si comportano tutti allo stesso modo, ovvero, male ed in barba alle regole. Per opporci a tali arbitri abbiamo gli strumenti utili a cominciare dal reclamo, che deve essere inoltrato immediatamente da parte dell’utente.
Se tutto ciò non bastasse, il cliente potrà intraprendere la procedura di conciliazione. Ma se ciò non bastasse ancora, l’altra strada da perseguire e quella Giudiziaria. Tuttavia, prima di giungere a ciò, si può chiedere la definizione delle controversie innanzi
all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Meglio farsi assistere in ciò dalle
Associazioni dei Consumatori che, visto il loro peso nelle controversie, giungeranno sicuramente a conclusione della vicenda.
Giuliano Marchese
Fonte:
Confconsumatori Sicilia
Tags: Decreto bersani, ricorso
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on domenica, gennaio 2nd, 2011 at 16:46 and is filed under Compagnie telefoniche, Difesa consumatori.
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