Tasi: al ritardo si rimedia così

tasi Scaduto il termine per il pagamento della Tasi, la tassa sui servizi indivisibili, nei Comuni che hanno deliberato le aliquote, è probabile che non tutti i cittadini abbiano comunque pagato in tempo, laddove previsto, anche perché il calcolo delle aliquote e i continui cambiamenti normativi non hanno affatto agevolato la comprensione della tassazione. Altroconsumo ha messo online un memorandum con le indicazioni utili per chi non ha pagato in tempo. La Tasi spetta a tutti i proprietari di immobili, compreso chi possiede una prima casa, ed è una delle tre voci che compongono l’Imposta unica comunale (Iuc). Vista la difficoltà del calcolo e i continui cambiamenti normativi, lo Stato ha dato l’opportunità ai Comuni di decidere eventualmente entro quale data sia possibile sanare il mancato o errato pagamento senza aggiungere sanzioni e interessi. Se non si è pagato, o si sono sbagliati i calcoli, bisogna dunque verificare presso il Comune se c’è tempo di pagare senza ricorrere al ravvedimento operoso. Spiega Altroconsumo: “Se il tuo Comune non è magnanimo, devi utilizzare il modello F24 per versare la rata che dovevi al Comune maggiorata di qualche euro a titolo di sanzione e interessi, lo devi compilare utilizzando le stesse regole per il versamento ordinario, ma devi ricordarti di barrare la casella “Ravv.”, sommando interessi e sanzione all’imposta. Gli interessi vanno calcolati su base giornaliera e, generalmente, il tasso da applicare è quello legale cioè l’1% dal 1° gennaio 2014. Ricorda che i Comuni possono modificare il tasso di interesse, per cui è meglio informarsi. Per prima cosa calcola quanto avresti dovuto versare. Una volta determinato l’importo che avresti dovuto versare, devi aggiungere gli interessi”. Se ad esempio si pagano 100 euro con dieci giorni di ritardo, spiega Altroconsumo, l’1% è pari a 1 euro l’anno e il pagamento con dieci giorni di ritardo (1 x 10/365 = 3 centesimi) richiede l’aggiunta di 3 centesimi di interesse. Prima si paga meglio è, perché le sanzioni aumentano col passare del tempo, come gli interessi. Spiega l’associazione: “Se versi entro 14 giorni dalla scadenza, devi calcolare lo 0,2% giornaliero di sanzione sulla somma dovuta. Per esempio per 100 euro di imposta non versata dovrai aggiungere 20 centesimi per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi. Se versi dal 15° giorno al 30° giorno successivo alla scadenza, devi calcolare la sanzione del 3% di quanto non pagato, senza rapportarla ai giorni di ritardo. Quindi per i 100 euro d’imposta da pagare devi aggiungere 3 euro di sanzione oltre agli interessi. Superati i 30 giorni dalla scadenza, puoi ravvederti entro un anno pagando la sanzione del 3,75% oltre agli interessi”. La Tasi sostituisce l’Imu sulla prima casa mentre, sugli altri immobili, si somma all’Imu. Lo Stato ha fissato le aliquote minime e massime ma i Comuni possono fissare sconti e agevolazioni. La base imponibile per il calcolo della Tasi è la stessa utilizzata per l’Imu: quindi bisogna rivalutare del 5% la rendita catastale e moltiplicarla per 160. Le linee guida fissate dallo Stato per la Tasi sono queste: Prima casa l’aliquota minima è dello 0,1%, quella massima invece può arrivare allo 0,25%. I Comuni possono alzarla di un ulteriore 0,08%, portandola allo 0,33%. Altri immobili la somme delle aliquote di Tasi e Imu non può superare l’1,06%. Anche in questo caso i Comuni possono applicare uno 0,08% aggiuntivo, portando la tassazione all’1,14%. Come detto, la prima scadenza per il pagamento Tasi era il 16 giugno (con saldo entro il 16 dicembre) per i Comuni che hanno deliberato le regole applicative entro il 23 maggio. Se il Comune non ha deliberato ma lo fa entro il 10 settembre, le rate sono due, la prima da pagare entro il 16 ottobre e la seconda entro il 16 dicembre; se invece il Comune non delibera entro settembre, la Tasi è dovuta da tutti con aliquota fissa all’1 per mille e deve esser versata in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. Fondamentale è quindi verificare cosa ha deliberato il proprio Comune. Come si paga? Alcuni Comuni invieranno a casa i modelli F24 già compilati. Per la Tasi il codice tributo da utilizzare per il pagamento dell’abitazione principale e relative pertinenze è il 3958, mentre quello per le seconde case è il 3961. Per pagare è possibile utilizzare anche il bollettino postale che ha un unico numero di conto corrente per tutti i Comuni italiani: 1017381649. Da sottolineare e ricordare che anche gli inquilini devono pagare la Tasi: il Comune decide quale sia la ripartizione tra proprietario e inquilino (deve variare tra il 10% e il 30% a carico dell’inquilino), ma in questo caso se uno dei due non dovesse pagare l’altro non ne risponde. L’aliquota da utilizzare è quella che il Comune stabilisce per il proprietario dell’immobile a prescindere dall’utilizzo che ne fa l’inquilino. Se il Comune non delibera la suddivisione tra proprietario e inquilino, quest’ultimo deve pagare il 10% dell’imposta. Ufficio Stampa Help Consumatori Sei il Visitatore N. contatori visite  
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