Zona a traffico limitato: se perdete il contrassegno, guai a fotocopiarlo “bene”

Facciamo un esempio facile, facile…. Godete di un permesso per accedere ad una zona a traffico limitato, tutto regolare dunque, però per diverse ragioni non disponete più del permesso originale da esporre dietro al parabrezza e vi viene un’idea “geniale”, riproducete il tutto mediante una fotocopia a colori fotocopiando fedelmente il documento che appare, a prima vista, del tutto simile a quello originale. Avete diritto ad accedere in quelle zone, dunque, che male fate? Siete proprio sicuri di essere nel giusto? Se credete di essere nel giusto vi sbagliate di grosso e altrettanto stareste rischiando visto che, secondo i Giudici della Sezione V penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 38349 del 24.X.2011), [banner type="default" align="alignright" link="000000" text="000000" url="000000"]in tema di duplicazione fotostatica del permesso di accesso alla zona a traffico limitato, le condotte di falsificazione di copie, che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l’apparenza di questi ultimi e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica (fattispecie concernente condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 del Codice penale, in relazione alla contraffazione di un permesso di trasporto per invalidi), integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 Cp) la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio riservato agli invalidi, a nulla rilevando l’assenza del timbro a secco; e, comunque, dell’attestazione di autenticità, che non incide sulla rilevanza penale del falso allorché il documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedelissime, come tali idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede. Nella sostanza, la fotocopia di un documento autorizzativo legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche [banner network="altervista" size="300X250" align="alignleft"]e dimensioni tali da avere l’apparenza di quello originale, costituisce reato perchè neppure al titolare del documento stesso può essere consentita la riproduzione in maniera da creare un secondo documento che si presenti (e sia utilizzato) come l’originale. Insomma, si è inteso affermare che la riproduzione in fotocopia di una autorizzazione amministrativa integra il reato di falso quando la fotocopia sia formata con modalità di imitazione tali da rendere il documento confondibile con l’originale sicché quest’ultima possa dirsi, per modalità attuative, una forma di contraffazione del documento. Fonte: Primonumero.it
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