Leccare il naso non è reato!

autoleccarsi il naso   In un momento in cui siamo presi da ben altri eventi e ben altri accadimenti ci rendono la vita frastagliata da cattivi pensieri, farebbe di primo acchito un po’ ridere una Sentenza della Cassazione che attiene ai rapporti fra i due sessi e in particolare stabilisce ciò che può considerarsi reato e ciò che è invece penalmente irrilevante e fra questi comportamenti c’è anche quello che attiene il leccare il naso altrui! L’eventuale ipotesi di reato ovviamente non riguarda l’eventualità di leccare o meno il naso di una donna da parte di un uomo, semmai se nel farlo ci sia o meno il consenso della donna, stante il fatto che dalla leccata del naso al bacio in bocca il passo è davvero breve. Si tratta di capire se nel farlo l’uomo è incorso nel reato di violenza privata o addirittura sessuale. Ovviamente pare ce ne passi per configurare reati tanto gravi da una semplice leccata del naso altrui, eppure l’azione del bacio forzato susseguente alla leccata del naso laddove vi fosse costrizione fisica e psichica nei confronti della donna che riducano la propria volontà sottomettendola a quella dell’aggressore potrebbe rientrare nei reati di cui sopra.   Ma se, come avvenuto ad un medico che visitando una propria paziente distesa sul lettino le si avvicinò, baciandola e leccandole il naso e che per questo fu condannato in primo grado per violenza sessuale, riqualificato in secondo grado in violenza privata e che alla fine è andato assolto dalla Corte di Cassazione, sembra si delinei meglio il reato di violenza privata. Secondo la Sentenza 9854/2016 della Terza Sezione Penale, ogni forma di violenza o minaccia che in qualche modo si possa ricondurre all’art. 610 del codice penale, violenza privata (Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni), deve sottostare ad alcuni imprescindibili effetti. Affinchè si concretizzi tale reato, infatti, ci dovranno essere circostanze concrete che dimostrino che nell’atto del “bacio strappato o del naso leccato” nella fattispecie, la vittima sia posta in una condizione tale che ogni suo movimento sia impedito dalla sopraffazione del suo aggressore o che lo stesso possa incidere, ad esempio con una minaccia sul processo di volontà della vittima stessa. Tale interpretazione, prosegue la Corte di Cassazione, si impone sia alla luce del principio di offensività, sia dell'esigenza di confinare nel "giuridicamente indifferente" i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, inidonei, pur tuttavia, a rappresentare un reale elemento di turbamento per il soggetto passivo. Insomma per la Cassazione il fatto non sussiste poiché il medico, inizialmente imputato del reato di violenza privata, aveva si leccato il naso e tentato di baciare la sua paziente, ma tutto si svolse in estrema fugacità, al punto che la vittima fu colta dall’effetto sorpresa ma potè reagire immediatamente affinché non si consumasse il reato in quanto, fra l’altro, proprio per la tempestività dell’azione, non fu né costretta, né impedita a muoversi o a sottrarsi alla volontà dell’aggressore. Giuliano Fonte: Studio Cataldi
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