Assegno rubato: paga Bancoposta

Bancoposta ha eseguito l'ordine di pagamento di un assegno nonostante questo fosse stato sottoscritto da una persona che non era titolare del conto corrente. Ora deve risarcire il titolare. Confconsumatori di Roma segnala una vittoria a tutela di un consumatore che aveva subito il furto di un assegno. L'istituto di credito dell'associato, Poste Italiane divisione Bancoposta, in seguito al furto aveva eseguito l'ordine di pagamento nonostante l'assegno fosse stato sottoscritto da persona non titolare del conto corrente. La firma infatti, perfettamente leggibile, riportava nome e cognome di una persona diversa. Spiega l'associazione che Poste Italiane - divisione Banco Posta S.P.A. non ha vigilato e ha ritenuto pagabile l'assegno, mentre "la normativa vigente che regolamenta la circolazione degli assegni" dispone che "l'autorizzazione di addebito di assegni sul conto può avvenire solo quando la sottoscrizione risponda ai requisiti di cui all' art. 11 del R.D. 21/12/1933 n. 1736, pertanto sancisce che l'assegno deve essere sottoscritto dal traente e precisamente dal titolare del conto corrente, tutti principi che vengono riportati nello stesso contratto di conto corrente di Poste Italiane". Prosegue Confconsumatori: "La Banca convenuta riteneva di potersi considerare sollevata da tale obbligo di legge di controllare la rispondenza della sottoscrizione dell'assegno, in virtù della modalità di negoziazione denominata Check Truncation. Nello specifico s'intende spiegare che la Check Truncation non è altro che una convenzione, per la precisione un semplice accordo interbancario emanato dall'ABI (Associazione bancaria italiana) al quale le banche possono, senza obbligo, aderire, per soddisfare la loro esigenza di ridurre i tempi, i costi e i rischi legati al trasporto di assegni. Viene realizzata infatti una forma di presentazione elettronica al pagamento (c.d. Check Truncation) nella fase interbancaria finalizzata al pagamento". "Di particolare importanza - ha detto l'avvocato Barbara D'Agostino, presidente di Confconsumatori Lazio - il fatto che il Giudice di Pace di Roma abbia ritenuto che l'impossibilità di controllare da parte dell'istituto negoziatore la conformità della sottoscrizione dell'assegno allo specimen di firma, sia una responsabilità di Poste Italiane. Per questo l'incidenza economica di tale rischio fa giuridicamente capo all'istituto trattario, che ha dovuto rimborsare il cliente. Quando, come nel caso di specie, sono le banche che emanano convenzioni per esigenze di riduzione di costi e tempi, il consumatore deve essere sempre tutelato nel pieno rispetto delle norme di legge".   Articolo redatto da Help Consumatori
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