Parcheggi: danni e furti coperti

Chissà quante volte ci sarà capitato di leggere avvertenze del tipo…. “in caso di danni o furto la direzione declina ogni sorta di responsabilità“. Vediamo cartelli con queste avvertenze nei parcheggi al supermercato, ai lidi balneari, nella stanza dell’albergo e via di seguito. Ebbene questi cartelli, con tutto quanto vi sta scritto sopra, sono delle emerite sciocchezze! Pensate che davvero l’albergatore, il gestore del supermercato e chiunque abbia preso in consegna un vostro bene non debba rispondere degli eventuali danni patiti, sia che si tratti di oggetti, sia che si tratti della vostra auto, sol perché ha affisso cartelli del genere di cui sopra? Se credete questo siete sicuramente in errore. Tutti gli avvisi sbandierati non sollevano il proprietario dell’area ove avete posto in custodia l’auto, ad esempio, dalle sue responsabilità e tutto quanto scritto è sicuramente contra legem. A fare chiarezza sulla questione è infatti scesa la Corte di Cassazione che, con Sentenza 1957/09, addebita al parcheggiatore, ovvero a chi vi ha dato la possibilità di parcheggiare, se parliamo di aree di rimessa dell’auto, la tutela del bene in custodia. La Suprema Corte è chiara quando recita testualmente che “ il contratto di parcheggio non si conclude soltanto con la consegna del veicolo ad una persona fisica, ma può realizzarsi anche attraverso l’introduzione del mezzo nell’area adibita al parcheggio, previo pagamento del pedaggio attraverso apparecchiature elettroniche “. Sostenere che l’azienda non risponde degli eventuali danni equivale ad ammettere l’esistenza di una clausola vessatoria. Insomma, gli Ermellini sono stati chiari, ribadendo che tali cartelli sono privi di ogni valore, al di là di quello, forse, puramente ornamentale, se opportunamente incorniciati! Giuliano Marchese senigallia
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