Auto usate: importante Sentenza della Cassazione quando l’auto ha subito un incidente

Stiano adesso attenti i venditori di auto usate, un'importante Sentenza della Corte di Cassazione è pronta a colpirli.... Tale Sentenza riguarda il vezzo di molti venditori di auto usate che qualche volta rifilano un'auto senza comunicare al compratore che la stessa ha subito un incidente stradale. Adesso tali commercianti che non dovessero comunicare l'evento, anche se in buona fede, non potranno neanche invocare il fatto di non essere stati a loro volta informati dell'avvenuto sinistro subito dall'auto e dovranno rimborsare il danno all'ignaro cliente. Lo stabilisce la Cassazione che con Sentenza n. 19494/2011 ha sottolineato che "l'obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto non richiede la dimostrazione della malafede", ossia per la condanna è sufficiente che il venditore non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza colpa, avere conoscenza dei vizi. Nella fattispecie l'acquirente aveva scoperto dopo l’acquisto che l'autovettura "presentava vizi derivanti da un pregresso incidente".Per il risarcimento del danno, la compratrice si era rivolta in prima istanza al giudice di pace di Ascoli Piceno. La venditrice però si era opposta a tale richiesta contestando che l’auto venduta aveva subito solo un incidente di modesta entità che era stato completamente riparato e non aveva quindi causato alcun difetto. Il giudice di Pace accoglieva la domanda che veniva confermata anche in sede di appello dal Tribunale della stessa città che nel decidere aveva anche sottolineato, peraltro che la venditrice aveva colpevolmente taciuto la circostanza che l’auto avesse subito un incidente. Quest’ultima ha quindi tentato di ricorrere anche innanzi ai giudici del Palazzaccio sostenendo che il Tribunale nel decidere sull'appello aveva omesso di prendere in considerazione risultanze istruttorie, da cui, secondo quanto dedotto, emergerebbe la prova che la venditrice aveva ignorato senza colpa i vizi della cosa. Tale assunto però secondo i giudici di piazza Cavour appare palesemente generico, non essendo indicati nel ricorso quali elementi probatori in concreto il Tribunale avrebbe colpevolmente ignorato ed ha così rigettato anche in questa sede le conclusioni di parte venditrice. [banner type="default" align="alignright"][banner network="altervista" size="125X125"] Fonte: Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”.
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