Corte di Cassazione: Anas responsabile per guardrail danneggiato

Chi pensa che guidando un mezzo in una pubblica strada non abbia diritto al risarcimento in caso di sinistro, per il solo fatto che il guardrail era danneggiato o pericoloso, si sbaglia e di grosso anche, in particolar modo da quando, un’apposita Sentenza della Corte di Cassazione, ha proprio leggiferato in tal senso. E’ infatti l’Anas responsabile della manutenzione dei guardrail delle strade e, dunque si dovrà far riferimento all’Anas in caso di danni, non solo alle cose, ma anche alle persone sia che nell’incidente occorso si siano avuti feriti o addirittura morte. La Suprema Corte si espressa dopo che due congiunti di un automobilista che viaggiava all’interno di una strada provinciale tutelata dall’Anas era deceduto a causa della lama del guardrail che sporgeva causando la morte dello sfortunato conducente di un’auto. Il percorso giudiziario che ha portato al risarcimento dei parenti della vittima della strada non è stato per nulla semplice, visto che nei due gradi di Giudizio che si erano avuti, agli eredi del deceduto erano stati respinti i ricorsi. Solo la Corte di Cassazione ha dato ragione ai parenti della vittima accogliendo i motivi di ricorso proposti dai parenti chiarendo che “la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche”. Inoltre, “per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa - ed a maggior ragione per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati, è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno. Ma v’è di più: “l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ,ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima -al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto- integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode”. La Sentenza, oltretutto crea un importante precedente, dovendo riguardare anche altri proprietari di strade, cià in quanto, sempre secondo i Giudici della Suprema Corte, proprio riferendosi al caso in questione “la funzione del guard rail è ontologicamente quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l’autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale”.
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