Sostanze stupefacenti: non è possibile accertarle con la saliva del guidatore fermato
A nessuno fa piacere sapere che qualcuno guida un automezzo sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti. Ma non è neanche possibile invocare rigori eccessivi se non si è in grado di accertare la violazione e, dunque, non ha alcun valore il prelievo della saliva del sospettato guidatore in preda ai fumi della droga, perché tale procedura non è stata ancora approvata dal competente
Ministero.
Infatti, a differenza di quanto accade con
l’etilometro, previsto dalla Legge e approvato nel suo utilizzo, non si può dire la stessa cosa per quanto concerne l’accertamento della guida sotto l’effetto della droga[banner type="default" align="alignright" corners="rc:0"] non essendoci ancora uno strumento in grado di accertarne la presenza e, comunque, non essendo stato approvato quello esistente, come chiarito da una Circolare del Ministero dell’Interno, circolare n. 300/A/1959/12/109/56 del 16 marzo 2012. Facendo seguito a tale circolare, resta ancora adesso valida una valutazione medica per sostenere la punibilita' dell'autista drogato.[banner network="altervista" size="300X250" corners="rc:0"]
Tags: droga, etilometro
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on giovedì, maggio 10th, 2012 at 14:12 and is filed under Attualità, Leggi e Sentenze, Primo piano, Pubblica utilità.
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