Truffati dai promotori: recente sentenza della Cassazione agevola i risarcimenti e condanna le banche

Se c’è una cosa che non tramonta mai è la truffa ai danni del cliente da parte di alcuni promotori finanziari scorretti. Eventi questi che si perpetrano con una certa frequenza e che sono destinati ad ingigantirsi nel tempo, via, via, che aumentano certi modelli distorti della nostra Società, compresa la smania del gioco d’azzardo che come una serpe insidiosa sta facendosi strada in molti, anche in chi è responsabile delle risorse economiche della gente e che per il ruolo detenuto dovrebbe essere impermeabile ad ogni sollecitazione esterna negativa, ma così spesso non è. Al cliente danneggiato occorrono allora delle risposte immediate e soprattutto sicure, chi dovrà risarcire il comportamento deviato del promotore finanziario?   Per anni le banche hanno nicchiato sull’argomento spesso trincerandosi da una parte dietro l’esigenza di continuare ad offrire alla clientela un’immagine di correttezza e, dunque,  pronte a risarcire il danno cagionato dal  loro collaboratore infedele. Dall’altra però non hanno fatto mancare la propria indisponibilità quando si è trattato di risarcire clienti le cui pratiche di versamenti dei loro soldi non aveva seguito precisi crismi dettati dalle norme bancarie il cui uso,  semmai doveva servire l’operato del promotore che invece a fatto il comodo suo e non la vittima raggirata. [banner type="default" align="alignright"]  Risultato, quando il promotore è scappato con la cassa contenente i nostri denari, le pratiche risarcitorie per le vittime si fanno lunghe ed estenuanti e non sempre fruttuose, visto che sovente pur di chiudere la vertenza ci si accontenta di somme di molto più esigue rispetto a quelle previste, all’interno di un girone infernale che ci vede davanti a cause lunghe e infinite.   Ma oggi le cose potrebbero cambiare e anche di molto. Nella disputa fra promotore, banca e cliente si è inserita pienamente anche la Corte di Cassazione che ribadisce il solito principio che regola i rapporti fra cliente e banca e suo rappresentante, in questo caso il promotore, ribadendo il concetto sempre valido che è la banca a doversi impegnare restituendo il maltolto e semmai rivalersi essa stessa nei confronti del suo dipendente promotore. Ma non basta. Oggi la Cassazione ha centrato un obiettivo ancora più importante e lo ha fatto con la Sentenza n. 24004 del 16 novembre 2011 dove si è ribadito il concetto che il cliente deve essere interamente risarcito dalla banca anche se il promotore ha fatto sparire i soldi ricevuti dal cliente quando questi, su consiglio del promotore medesimo, ha versato le somme con modalità vietate dalla Consob.   Cosa significa tutto ciò? Seguiamo l’accadimento avvenuto ad un cliente rimasto vittima due volte della truffa perpetrata a suo danno dal promotore. La prima volta perché il professionista ha intascato i soldi e non li ha versati, la seconda volta perché al cliente sono state contestate le modalità in cui aveva regolato i rapporti in contrasto, a detta dell’Istituto di Credito, con le norme della Consob.   Un cliente esponeva di aver firmato alcuni moduli relativi a vari fondi e di aver versato ad un promotore finanziario del gruppo bancario M spa, circa 300 milioni di lire. Successivamente il cliente scopriva che dalla società che il denaro non le era mai pervenuto e che riteneva quindi di non dovergli nulla. Conveniva pertanto in giudizio la Banca ed l'intermediatore finanziario chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma su indicata oltre interessi e rivalutazione. In esito al giudizio in cui si costituiva la sola società, il Tribunale di Avellino accoglieva integralmente la domanda attrice. L'istituto bancario proponeva quindi appello ed in esito al giudizio, in cui si costituiva il promotore finanziario, la Corte di appello di Napoli con sentenza in parziale riforma della sentenza, condannava la Banca al pagamento della somma di euro 167.848,50, oltre rivalutazione ed interessi, condannava l'intermediatore a tenere indenne la Banca rispetto agli importi da versare. Su ricorso per cassazione proposto dal cliente, la Corte ha sottolineato il principio di diritto secondo il quale "la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso di indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, la responsabilità solidale dell'intermediario preponente per il fatto illecito commesso dal promotore, né - in mancanza di ulteriori elementi - può costituire da sola concausa del danno subito dall'investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l'ammontare del risarcimento, ai sensi dell'articolo 1227, rispettivamente commi primo e secondo, Cc". Secondo gli Ermellini infatti, le regole che i promotori devono osservare nel ricevere somme di danaro dai loro clienti, sono finalizzate a porre obblighi di comportamento in capo al promotore finanziario per tutelare espressamente gli interessi del risparmiatore. [banner network="altervista" size="300X250"] La previsione eventualmente inserita nei moduli sottoscritti dal cliente non può assolutamente mutare la funzione delle regole appena citate trasformandole da obbligo di comportamento del promotore in un obbligo di diligenza gravante sul risparmiatore, il cui mancato assolvimento si risolva in un addebito di colpa concorrente a suo carico, ad onta del danno provocato dall'altrui atto illecito. La terza sezione civile ha, da ultimo, precisato che va fatta salva l'ipotesi, che non attiene al caso di specie, in cui l'intermediario provi che vi sia stata, se non addirittura collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, di regole di condotta su lui gravanti.   (Fonte: StudioCataldi.it)
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