Ipoteca: e se ve l’appiccicano ingiustamente, chi paga?

  Molto spesso ne parlano i giornali, ma sempre di più ne patiscono le conseguenze i semplici cittadini nel silenzio della loro rabbia soffocata, quando si accorgono, spesso del tutto in modo casuale, che un Ente pubblico impositore tramite una Società di riscossione come può essere Equitalia, ma ovviamente non è la sola,  ha gravato un immobile di loro proprietà di un’ipoteca giudiziale e, a quel punto, null’altro resta da fare che attivarsi per cancellarla. Ma se l’Ente di riscossione ha sbagliato e vi ha appiccicato ugualmente un’ipoteca che non vi era dovuta, chi paga? Fino adesso vi sentivate fortunati se riuscivate a togliere, a vostre spese, l’ipoteca non dovuta senza rischiare di vedervi messo all’asta il cespite prescelto dall’Ente impositore. Ma adesso le cose sono cambiate da quando è scesa in campo la Corte di Cassazione.   Chi sbaglia paga, pare voler dire la Corte di Cassazione che con Sentenza n. 22267 del 2 novembre 2010 ha stabilito che è risarcibile il danno (conseguenza) patito dal proprietario di un immobile a causa di un’illegittima e imprudente iscrizione di ipoteca giudiziale poiché è possibile la compromissione della "commerciabilità" del bene stesso. Sempre secondo la Suprema Corte,  “l’iscrizione illegittima dell’ipoteca giudiziale su un immobile,” a causa della pregiudizialità che reca su bene e sul proprietario dello stesso, per mancata o ridotta commerciabilità dell’immobile “dà diritto al proprietario di ottenere il risarcimento del danno (c.d. danno conseguenza) subito a causa della non disponibilità della somma di denaro sottoposta a garanzia”…. E…  “ove risulti accertata la illegittimità dell'iscrizione e, quindi, venga meno la sua fattispecie costitutiva, si deve rilevare anzitutto che tale danno evento non risulta automaticamente eliminato, perché, se è vero che dal punto di vista del proprietario del bene ipotecato, è possibile far valere il venir meno di quella fattispecie, finché dura la presenza dell'iscrizione ipotecaria, sussiste … una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene, sia scongiurando eventuali proposte di acquisto di terzi sia imponendo un onere di dimostrazione al terzo che voglia acquistare il bene o un diritto su di esso che l'ipoteca non ha più effettività. Ne discende che la permanenza dell'iscrizione pur dopo che sia acclarata l'insussistenza della sua fattispecie costituiva rende ancora configurabile il danno evento derivante da essa e semmai si tratta di valutare se in concreto si sono prodotti danni conseguenza successivamente”. E ancora, “in dipendenza del danno evento costituito dalla permanenza dell'iscrizione che poi sia risultata illegittima, danni risarcibili sub specie di danno c.d. conseguenza originante dalla situazione costituente il danno evento, si possono verificare tanto se si perde una o più occasioni di commerciare il bene (perché il possibile acquirente non stima conveniente acquistare il bene), sia se il bene si riesca a commerciare e, tuttavia, subendo una qualche diminuzione delle utilitates che si sarebbero conseguite se il bene fosse stato libero, cioè conseguendo una diminuzione del prezzo o conseguendo un prezzo vile, oppure un qualche diverso pregiudizio”. Giuliano Marchese
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